Decreto mons. Piemontese su scomunica latae sententiae incorsa per il grave peccato di aborto procurato

GIUSEPPE PIEMONTESE OFM CONV.
per grazia di Dio e della Sede Apostolica
VESCOVO DI TERNI- NARNI – AMELIA

DECRETO
PREMESSO che la disciplina ordinaria per rimettere in foro interno sacramentale la scomunica latae sententiae incorsa per il grave peccato di aborto procurato di cui al can. 1398 del Codice di Diritto Canonico, ha valore pedagogico e dissuasivo e sottolinea la gravità del delitto di aborto, offrendo nel contempo al penitente l’opportunità di intervallare l’accusa del peccato dalla assoluzione con un periodo di tempo da impegnare,nella riflessione, nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera, nella carità e nella congrua penitenza (cfr. can. 1357 §2);
PREMESSO che in forza del loro ufficio la facoltà di rimettere la censura è ordinariamente propria dell’Ordinario del Luogo, del Canonico Penitenziere, dei Cappellani degli ospedali e del carcere (limitatamente a detti luoghi affidati alla loro cura pastorale);
PREMESSO che gli altri confessori, fermo restando comunque l’obbligo di ricorrere in seguito al Superiore competente, possono tuttavia rimettere la censura se al penitente risulti gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il detto Superiore provveda in merito (cfr. can. 1357);
AL FINE di mostrare concretamente la misericordia del Padre nei confronti di chi è pentito di un delitto commesso;
DESIDERANDO rendere più facile l’accostarsi al Sacramento della misericordia da parte dei
fedeli che hanno commesso peccati particolarmente gravi, puniti con la scomunica (cfr. art. 308 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica);
VISTI i cann. 137§1; 1398; 1355§2; 1357§2 del Codice di Diritto Canonico;
CONCEDO
per il periodo che va dal Mercoledì delle ceneri alla Solennità di Pentecoste, a tutti i
presbiteri che esercitano il loro ministero in modo stabile e continuativo nel territorio
diocesano, la FACOLTÀ DI RIMETTERE nell’atto della confessione sacramentale la scomunica latae sententiae incorsa per il grave peccato di aborto procurato, in cui incorrono tutti coloro che, fisicamente o moralmente, abbiano cooperato in modo diretto ed efficace a favorire l’aborto (cfr. can. 1329 §2).
Nell’uso di tale facoltà i presbiteri, ricordando che essi svolgono “un compito ad un tempo di giudice e di medico” e che sono “ministri contemporaneamente della divina giustizia e
misericordia, così da dover provvedere all’onore divino e alla salvezza delle anime” (cfr. can.978 §1), sappiano anzitutto consolare chi è angosciato ricordando che, qualunque cosa il cuore rimproveri, Dio è più grande del cuore dell’uomo e conosce ogni cosa (cfr. 1Gv. 3, 20) e, dopo aver istruito i penitenti circa la gravità di questo peccato, verifichino attentamente se sono realmente incorsi nella censura tenendo conto del can. 1324 circa le attenuanti e, nel caso, impongano penitenze sacramentali tali da favorire il più possibile una stabile conversione.