Unione Giuristi Cattolici Terni – Intervento del presidente Piergrossi su DPCM 26 aprile 2020 in tema di libertà personale e libertà di culto.

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni incredula e addolorata per quanto disposto anche dal DPCM 26 aprile 2020 in materia di libertà personale (art. 13 Costituzione) e di libertà di culto (artt.2, 7, 19 Costituzione) rappresenta quanto segue, in via preliminare (come): -la Carta Costituzionale preveda una sospensione temporanea dei diritti costituzionali solo in caso di dichiarazione dello “Stato di guerra” (di cui all’articolo 78 della Costituzione). Dichiarazione deliberata dal Parlamento ed esternata dal Presidente della Repubblica, dichiarazione ad oggi mai deliberata non potendosi dichiarare tecnicamente guerra ad un virus! La Carta Costituzionale non prevede alcuna dichiarazione di uno “Stato di Emergenza”, quest’ultimo disciplinato da mera fonte sub-costituzionale, e dichiarato con mera delibera del Consiglio dei Ministri (nella fattispecie firmata il 31 gennaio 2020), senza quindi intervento né del Parlamento, né del Presidente della Repubblica; -non possa disporsi legittimamente, nemmeno con atto avente forza di Legge, una limitazione di diritti costituzionali, con un articolato “generico” ed “indeterminato”, e men che mai con fonti di rango secondario in una materia in cui la Costituzione (fons fontium) prevede, più precisamente, non solo una riserva di legge assoluta (fonte primaria) e rinforzata, ma addirittura una riserva di giurisdizione; -non possa in alcun modo essere sostenuta la priorità dell’articolo 32 sull’articolo 13 della Costituzione (ma a dire il vero neanche degli articoli 2,7 e 10 della Costituzione) e sulla base di questo disporre una violazione sistematica e non bilanciata dell’articolo 13, infatti, come sostenuto dalla migliore Dottrina “ tutte le restrizioni coattive per motivi di sanità devono di necessità seguire la via giurisdizionale prevista da quell’articolo [articolo 13]”; nel merito (come): -il Governo con l’articolo 1, lett. A, D, F, I, … (DPCM 26.4.20) disponga una limitazione di diritti costituzionali, ancora una volta con un articolato “generico” ed “indeterminato” (potenzialmente “sine die”), ed ancora una volta con un decreto del presidente del consiglio dei ministri (fonte secondaria) in una materia in cui, come sopra anticipato, la Costituzione (fons fontium) prevede non solo una riserva di legge assoluta (fonte primaria) e rinforzata, ma addirittura (come è nel caso di specie di provvedimenti normativi che attengono la restrizione della libertà personale di cui all’articolo 13 della Costituzione) una riserva di giurisdizione (nel senso che qualsiasi restrizione alla libertà personale debba necessariamente essere disposta dall’autorità giudiziaria); o, nel caso del diritto di culto (di cui agli articoli 2,7, 19), la preliminare modifica concordata di Patti internazionali di rango costituzionale vigenti; -in particolare la limitazione dell’esercizio del Diritto di Culto operata con il DPCM del 26 aprile 2020 in assenza di un accordo bilaterale ed anzi in contrasto come da Nota della CEI del 26 aprile 2020, costituisca una violazione degli articoli 2,7 e 19 della Costituzione italiana, del Trattato internazionale (cd Patti Lateranensi), del Concordato del 1984 e del Canone 838 del Codice di Diritto Canonico che dispone che la “Sacra Liturgia”, nella qual rientrano le cd “cerimonie”, sia regolamentata (in virtù di tali Patti e Concordato ai sensi degli articoli 7 e 10 della Costituzione ) esclusivamente dalla Chiesa Cattolica.
-di più risulti assolutamente priva di logica giuridica oltre che discriminatoria, o quanto meno arbitraria, la previsione della legittimità di utilizzo di accesso a mezzi di trasporto di superficie e, perfino, metropolitani, o della prestazione di attività lavorativa di squadra, in entrambi i casi, per periodi lunghi di permanenza in ambienti chiusi, perfino in assenza del rispetto della droplet distance ed, invece, il divieto di cerimonie/attività di culto esercitabili nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti per le attività autorizzate (igiene delle mani, droplet distance, numero massimo di persone per superficie, mascherine…) celebrabili anche all’aperto in assoluta sicurezza. Tutto ciò rappresentato UGCI TERNI esterna e ribadisce con il presente comunicato: -la dubbia legittimità costituzionale della produzione normativa del Governo ad oggi emanata (e solo in parte sanata dal D.L. 25 marzo 2020, 19) ed i provvedimenti disposti in attuazione della stessa, particolarmente con il DPCM 26 aprile 2020, sia in materia di restrizioni della libertà personale in violazione dell’articolo 13, sia in materia di limitazioni della libertà di culto (per violazione degli articoli 2, 7 e 19 della Costituzione) -il mancato rispetto dei Trattati internazionali (articolo 10), anzi la palese violazione dei patti Stato-Chiesa, vista la nota della CEI del 26 aprile 2020 con la quale viene manifestato come il DPCM del 26 aprile abbia imposto l’ordine del Governo alla Chiesa e “violato” il principio della intesa nei rapporti Stato Chiesa. Principio disposto inequivocabilmente dalla Carta Costituzionale italiana; -l’assoluta illegittimità della posizione del Governo italiano che costituisce un pericoloso precedente nei rapporti Stato Chiesa e che porta l’Italia ad avvicinarsi a forme di Governo che si pensava definitivamente sconfitte con la Carta costituzionale del 1948.